La nostra società di revisione si occupa del rilascio dell’Asseverazione del piano economico finanziario (PEF). E’ costituita da un gruppo di commercialisti ed esperti contabili specializzati nella predisposizione ed elaborazione di Piani Economici Finanziari (PEF) e provvede al rilascio dell’Asseverazione del piano economico finanziario in tutte le circostanze previste a norma di legge. Precisamente, il Codice degli Appalti (art. 183, comma 9 D.lgs 50/2016), prevede che la società che intenda proporre alla Pubblica Amministrazione una proposta, comma 15, per la realizzazione per un progetto di pubblica utilità mediante l’istituto della finanza di progetto (project financing), deve presentare, tra i vari documenti facenti parte dell’offerta, anche una asseverazione del piano economico che sia certificata da una banca o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966.
L’analisi nell’Asseverazione del Piano Economico Finanziario (PEF)
Predisposto il piano di fattibilità dell’operazione di finanza di progetto (project financing) o più in generale di partenariato pubblico privato, l’impresa, con i suoi consulenti, provvederà ad esporre le componenti numerarie del progetto nel corso della durata di concessione attraverso l’elaborazione di un business plan. Il PEF così redatto dovrà dare conto della convenienza economica, sia per la Pubblica Amministrazione che per l’impresa privata, a realizzare l’investimento.
Compito dell’Asseveratore nel rilascio dell’asseverazione del piano economico finanziario sarà quello di verificare la sostenibilità economica del progetto, sulla base dei finanziamenti, ricavi, costi, entrate e uscite monetarie e altro (secondo le indicazioni di quanto stabilito dalla circolare ABI n°32/2009 e s.m.i.).
L’asseverazione del pef è una dichiarazione con la quale si attesta:
- la coerenza e l’equilibrio del piano economico-finanziario e degli elementi che lo compongono;
- la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio;
- la possibilità di realizzare l’opera pubblica con il ricorso al capitale privato.
La normativa in tema è molto rigida e prevede solo alcuni soggetti abilitati per il rilascio di tale asseverazione pef. E’ bene dunque prestare adeguata attenzione e affidarsi esclusivamente ad istituti di credito o società di revisione abilitate. In tal modo si potranno scongiurare ricorsi od impugnazioni da parte di terzi che possono compromettere l’esito di gara. Si ricorda che per tale tipo di vizio non è previsto il ricorso al soccorso istruttorio (cfr. sentenza del T.A.R. Piemonte, sez. I, 13 giugno 2013 n. 713; T.A.R. Liguria sez. II, 17 aprile 2009 n. 772).
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